Il dovere di vigilanza dell'amministratore di s.p.a. privo di delega. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9384 del 27 aprile 2011)

Il dovere di vigilare sul generale andamento della società, che l’art. 2392, comma II, c.c. pone a carico degli amministratori, permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto di essere esclusi dal novero dei componenti del Comitato esecutivo, dunque dotati di concrete attribuzioni esecutive, non fa venir meno la responsabilità del singolo componente del CdA in riferimento al dovere di vigilanza, con la sola esclusione dell'ipotesi in cui sia data la prova di una condotta che abbia concretamente impedito all'amministratore di potersi rendere conto del reale andamento della gestione sociale.

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