Il differimento dell’arricchimento in capo al beneficiario di trust implica la non debenza dell’imposta di donazione. (CTP Como, Sez. V, sent. n. 438 del 30 settembre 2014)
L’atto di trasferimento di immobili a favore di un trust non sconta l’imposta di donazione ma solamente l’imposta ipotecaria e catastale, in misura fissa.
L’effetto principale della costituzione di un trust, infatti, è quello segregativo, ovvero creare una massa distinta di beni che non si confonde né col patrimonio del trustee né con quello del beneficiario: quest’ultimo è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non gli consente, al momento di istituzione del trust e della formazione della relativa dotazione patrimoniale, di ottenere i beni allo stesso trasferiti.
Manca quindi quell’arricchimento (almeno immediato) che costituisce il presupposto dell’imposta di donazione.