Il contratto di mutuo fondiario, ancorchè ne sia stata dichiarata la risoluzione, possiede ancora efficacia di titolo esecutivo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24942 del 17 settembre 2024)
L’intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 cod.civ., non incide sull’obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l’atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.