Il contratto di mutuo fondiario, ancorchè ne sia stata dichiarata la risoluzione, possiede ancora efficacia di titolo esecutivo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24942 del 17 settembre 2024)

L’intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 cod.civ., non incide sull’obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l’atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'attivazione della clausola risolutiva espressa che, con tutta evidenza, non può che essere legata ad una condotta inadempiente della parte mutuataria, non determina il venir meno del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, pur in esito alla intervenuta risoluzione dello stesso. Questa la conclusione, del tutto logica, raggiunta dalla S.C. la quale era stata investita del quesito sulla permanenza della attitudine del congegno negoziale a fondare l'azione esecutiva nonostante la risoluzione del contratto, D'altronde una contraria conclusione condurrebbe al paradosso per cui il debitore inadempiente potrebbe giovarsi della inettitudine del contratto a dar corso al pignoramento del cespite cauzionale.

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