Il consenso dei partecipanti alla comunione ex art. 1105 cc. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11553 del 14 maggio 2013)

Qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un’azione giudiziale aventi tali finalità, come l’agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell’art. 1105, comma I, c.c., può essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell’art. 1105, comma II, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Se da un lato opera ordinariamente la presunzione di cui al I comma dell'art.1105 cod.civ. alla base della condotta tenuta di ciascuno dei partecipanti alla comunione è, all'inverso, il caso di sottolineare come per vincere tale presunzione non serva una deliberazione che venga assunta asi sensi del II comma della norma menzionata. E' sufficiente al riguardo che un tale dissenso risulti, comunque sia stato espresso.

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