Il consenso dei partecipanti alla comunione ex art. 1105 cc. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11553 del 14 maggio 2013)
Qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un’azione giudiziale aventi tali finalità, come l’agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell’art. 1105, comma I, c.c., può essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell’art. 1105, comma II, c.c..