Il coniuge che ha contribuito ad erogare i fondi per edificare su terreno di proprietà dell'altro coniuge (ma che non ne sia divenuto proprietario) ha diritto di ripetere le somme sborsate, fornendo la prova che tali somme siano state attinte da risorse personali o comuni. (Appello di Roma, 5 ottobre 2011)

In materia di realizzazione di un fabbricato con contributi di entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni, sul suolo di proprietà esclusiva di uno solo di essi, si applica il principio della tutela del coniuge non proprietario del suolo. Ne consegue che quest’ultimo, se da un lato, in mancanza di un titolo o di una norma, non può vantare alcun diritto di comproprietà anche superficiaria sulla costruzione, dall’altro, invece, compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si inserisce nell'orientamento consolidatosi all'esito di Cass. Civ. Sez. Unite, 651/96.

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