Il concreto atteggiamento della volontà degli interessati è a fondamento della distinzione fra interposizione fittizia e interposizione reale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 8682 del 10 aprile 2013)

La differenza fra interposizione fittizia di persona e interposizione reale non sta nella partecipazione o no del terzo contraente all'accordo che ha portato alla sostituzione dell'interposto all'interponente (dal momento che anche nella seconda il terzo può partecipare all'accordo), ma nel concreto atteggiarsi della volontà degli interessati. Pertanto, poiché nella interposizione fittizia l'interposto figura come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell'interponente, ricorre un'ipotesi di interposizione reale nel caso in cui non vi sia un accordo simulatorio o perché interponente ed interposto vogliono veramente far ricadere nella sfera giuridica dell'interposto gli effetti del contratto stipulato col terzo o perché è proprio il terzo a rifiutare la proposta dell'interponente ed a pretendere ed ottenere di contrattare in via diretta con un altro soggetto interposto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si può concordare sul fatto che, ai fini della distinzione tra interposizione fittizia (simulazione relativa soggettiva) ed interposizione reale, non sia essenziale la natura bilaterale ovvero trilaterale dell'accordo sottostante. Ciò che conta è, infatti, l'esistenza o meno dell'accordo simulatorio, cioè dell'intesa coinvolgente tutte le parti volta a destituire d'efficacia la situazione apparente, ad essa sostituendo quella realmente voluta.

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