Il comproprietario dell'immobile che sia stato locato da altro contitolare (attività qualificabile in chiave di gestione di affari altrui) può provvedere alla riscossione dei canoni secondo le regole del mandato senza rappresentanza. (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 11136 del 4 luglio 2012)

La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, fra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c., sicché nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’ operato del gestore, e, ai sensi dell’art. 1705, comma II, c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato, contenuto nel citato art. 2032 c.c., potrà esigere dal conduttore, nel contraddittorio col comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondenti alla proprietà indivisa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Singolare applicazione della peculiare regola di cui al II comma dell'art.1705 cod.civ., in base alla quale il mandante può esigere il diritto di credito nascente dal rapporto con il mandatario privo di poteri rappresentativi, ambientata nell'istituto della negotiorum gestio.

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