Il CICR ha stabilito le nuove regole per l'anatocismo valevoli dal giorno 1 ottobre 2016.

Il Comitato interministeriale del Credito e Risparmio ha emanato, con decreto in data 3 agosto 2016, pubblicato in GU Serie Generale n.212 del 10 settembre 2016, la nuova disciplina portante "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria".

Commento

(di Daniele Minussi)
L'interminabile saga dell'anatocismo conosce di una nuova puntata. La nuova disciplina si applica dal giorno 1 ottobre 2016.
Il provvedimento in esame, la cui emanazione era stata prevista ai sensi dell'art. 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 recante “Misure urgenti concernenti per la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” prevede una nuova disciplina degli interessi anatocistici, venendo a concretizzare la generica prescrizione del riformato testo dell'art.120 TUB 1993/385.
L’anatocismo conosce una nuova giovinezza. La contabilizzazione annuale, l'opzione di addebito in conto corrente (con produzione di interessi anatocistici sui saldi “dare”), la possibilità di imputazione a interessi delle rimesse in conto: queste le principali novità del provvedimento emesso.

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