Il beneficio delle speciali agevolazioni "prima casa" di cui all'art.5 della legge 1982 n.168 è subordinato al perfezionamento della convenzione di recupero con il comune. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 25473 del 13 novembre 2013)

Non beneficia delle agevolazioni prima casa il contribuente se al momento della registrazione dell’atto non è stata ancora stipulata la convenzione col comune. Così come previsto dall'articolo 5 della l. n. 168/82, l'agevolazione viene riconosciuta esclusivamente quando sia stata stipulata la convenzione ed atteso che questa è indispensabile all'attuazione del recupero, in mancanza viene meno la causa dell'agevolazione e la conseguenza che la convenzione deve esser necessariamente intesa come elemento costitutivo del beneficio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che la pronunzia in esame si occupa delle peculiari agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 1982 n.168, ai sensi del quale "Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa, privata purchè convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa."
Si tratta dunque di situazioni che vedono quale presupposto il perfezionamento di un piano di recupero, con la correlativa stipula dell'apposita convenzione tra il Comune ed il c.d. "recuperante", vale a dire il soggetto attuatore dell'intervento edilizio. Appare evidente che, in difetto di adozione di tale strumento contrattuale non sia possibile accedere per gli acquirenti alle singole unità immobiliari realizzate, ai peculiari benefici fiscali previsti dalla legge speciale.

Aggiungi un commento