Il beneficio delle agevolazioni "prima casa" fruito in sede di donazione può essere mantenuto anche nel caso in cui l’acquisto della nuova abitazione, entro l'anno dall’alienazione, sia effettuato ancora a titolo donativo. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 16077 del 26 giugno 2013)

In tema di agevolazioni per la prima casa, l'acquisto da porre in essere da parte del contribuente entro l'anno dall'effettuazione della cessione infraquinquennale può intervenire sia per il tramite di negozio a titolo oneroso quanto gratuito. Pertanto il contribuente ha diritto ad usufruire delle agevolazioni sulla prima casa anche quando entro un anno dall’alienazione di un immobile ricevuto in dono ne acquista una altro sempre a titolo gratuito che destina ad abitazione principale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso pratico era costituito dalla intervenuta alienazione effettuata prima del quinquennio di immobile acquisito in forza di una donazione in occasione della quale erano state invocate le agevolazioni di prima casa. In sostanza: l'art.1 della tariffa parte I allegata al d.p.r. 131/1986 e la relativa nota II bis comma IV richiede, ai fini del mantenimento del beneficio, che l'acquisto effettuato entro l'anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con atto di donazione assistito dai benefici "prima casa" possa essere effettuato mercè ulteriore atto donativo oppure è indispensabile che detto acquisto intervenga esclusivamente a titolo oneroso?
Al quesito i Giudici hanno risposto nel primo senso, osservando come l'espressione della legge sia neutra, consentendo anche che il titolo della successiva acquisizione sia liberale.

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