Il bene soggetto ad uso civico non può essere sottoposto a procedimento di espropriazione forzata. (Cass. Civ., Sez. III, n. 19792 del 28 settembre 2011)

I beni gravati da uso civico non sono suscettibili di espropriazione forzata, l'incommerciabilità comporta che, al di fuori dei più o meno rigorosi procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela (se non altro prevalente) dell'interesse del singolo creditore e dovendo quest'ultimo recedere dinanzi al carattere superindividuale e lato sensu pubblicistico dell'interesse legittimante l'imposizione dell'uso civico. Tale divieto comporta la non assoggettabilità dei bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti del processo esecutivo, a partire dal pignoramento, che ne è quello iniziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La totale incommerciabilità del bene gravato da uso civico ne comporta la parallela insuscettibilità all'esecuzione forzata. D'altronde tale procedura, qualora ammissibile, condurrebbe all'attribuzione del bene ad un soggetto in qualità di aggiudicatario. Una volta che costui avesse acquisito il bene, non si vedrebbe come escludere l'ulteriore circolazione del bene, ciò che non appare consentito alla luce della disciplina dei cespiti che si trovano in tale situazione giuridica.
In effetti la questione dovrebbe essere posta in maniera ancor più radicale: a chi appartiene, in effetti, il bene gravato da uso civico?

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