Il bene acquistato da uno dei partecipanti all'impresa familiare non si presume acquisito con utili aziendali. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 32698 del 18 dicembre 2018)

In tema di impresa familiare non è configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili della attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione di fatto sottostante alla lite vedeva la figlia opporsi al padre in relazione alla liquidazione della quota alla medesima spettante di utili e di incrementi relativa all'impresa familiare di cui aveva fatto parte unitamente ai genitori. Durante il periodo di operatività dell'impresa familiare il titolare aveva provveduto ad acquistare alcuni beni immobili, il pagamento dei cui prezzo si pretendeva fosse automaticamente riconducibile agli utili generati dall'impresa. La S.C. nel rigettare l'impostazione della Corte d'Appello, che aveva presunto che le liquidità necessarie potessero presumersi ricavate tout court dai proventi aziendali, ha posto il principio secondo il quale, in omaggio ai principi generali in tema di onere della prova, spetta a colui che afferma una circostanza (nella specie la riferita provenienza dei denari) darne conto.

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