I poteri e le competenze del liquidatore di società di capitali. (Tribunale di Milano, 26 maggio 2011)

La sfera di operatività dei liquidatori delle società di capitali non è limitata ad atti meramente liquidatori, ma si estende anche ad attività più propriamente gestorie, seppure in un’ottica conservativa; ai liquidatori deve perciò essere riconosciuta una competenza gestoria ampia che li rende arbitri nel gestire i tempi, i modi e le condizioni della realizzazione dell’attivo sociale, con le uniche limitazioni che possono derivare dall’atto costitutivo o dalla delibera dell’assemblea che li nomina.
Qualora, nella fase di liquidazione di una società di capitali, le ragioni dei creditori non siano state ancora soddisfatte, la finalità di soddisfazione dei crediti è preminente su quella di realizzazione dello scopo sociale o di immediata utilità per la liquidazione; pertanto, l’interesse dei soci al migliore realizzo dei beni può ricevere una compressione a fronte di quello dei creditori di vedere soddisfatti i propri crediti.
Il compito di liquidatore deve essere assolto con la specifica cura e con la particolare attenzione che sono richieste nel mondo degli affari; pertanto, nel giudizio di accertamento della responsabilità del liquidatore al Giudice, come per qualsiasi giudizio sul comportamento umano che implica ampia discrezionalità professionale e decisionale, è preclusa la valutazione del merito delle scelte gestionali del liquidatore allo stesso modo di quanto avviene per il giudizio sulla responsabilità degli amministratori.

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia viene ad assimilare la valutazione dell'operato del liquidatore a quella relativa alla condottta dell'amministratore: in ogni caso non risulta possibile sindacare nel merito le scelte gestionali. Ovviamente mentre agli amministratori spettano poteri pieni in ordine al compimento di qualsiasi attività ed operazione gestoria, l'operato dei liquidatori è funzionale alla ripianamento delle passività ed al riparto del residuo attivo. In tale ambito è pure ammissibile un'attività gestoria eccedente l'atto meramente liquidatorio, quand'esso sia funzionale al perseguimento delle riferite finalità.

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