Gli accomandatari di una società accomandita semplice prestano fidejussione per i debiti di due srl di cui sono amministratori: tale coincidenza soggettiva non è ex se fonte di invalidità della fideiussione. (Tribunale di Vicenza, 5 maggio 2015)

Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra, il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve accertarsi in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le due società a responsabilità limitata della quale erano soci nonchè amministratori avevano l'esigenza di dotarsi di una garanzia per il debito contratto a fronte della fornitura di merci: per tale motivo i predetti soci, ma nella loro qualità parallela di accomandatari di una società in accomandita semplice, prestavano garanzia fidejussoria nei confronti del fornitore con il quale avevano convenuto un piano di rientro dalle passività maturate. E' possibile che successivamente, una volta maturati i presupposti per l'escussione della garanzia, i predetti signori, nella qualità di accomandatari della sas, vengano contra factum proprium a sostenere l'invalidità della fidejussione a cagione del conflitto di interessi nonchè dell'esorbitanza della stessa in riferimento all'oggetto sociale? Secondo la Corte di merito la risposta è negativa. In relazione a quest'ultimo argomento è stato rilevato come vi fosse un rapporto di piena complementarietà tra le due società, tale da giustificare il rilascio della garanzia, che doveva dunque ritenersi convenuta anche nell'interesse della sas.. Quanto al conflitto di interessi, lo stesso non può ritrarsi dalla mera coincidenza soggettiva nel ruolo di amministratore delle due società, ma deve essere accertato in concreto, "sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi" di cui le società siano latrici.

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