Gli accomandatari di una società accomandita semplice prestano fidejussione per i debiti di due srl di cui sono amministratori: tale coincidenza soggettiva non è ex se fonte di invalidità della fideiussione. (Tribunale di Vicenza, 5 maggio 2015)
Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra, il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve accertarsi in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore.