Giudice di pace di Schio 04/06/2001: La licenza d'uso del programma per elaboratore considerata un atto unilaterale

La licenza d'uso del programma per elaboratore non è un contratto, bensì un atto unilaterale che non contempla alcuna precisa garanzia, salvo che sia disposto diversamente. Chi acquista la licenza d'uso di un programma per elaboratore non acquista un prodotto ma, più semplicemente, ottiene la facoltà di utilizzare il software così com'è, senza nessuna garanzia, salvo diversi accordi. I problemi di funzionamento dei programmi in occasione del cosiddetto Millennium bug non devono essere considerati espressione di un vizio del software o di un inadempimento da parte del programmatore.

Commento

In esito alla qualificazione della licenza di utilizzo in chiave di atto unilaterale, ordinariamente non contemplante alcuna specifica garanzia, è stato deciso che il buon funzionamento del programma dipende in concreto da una molteplicità di fattori, quali l'interazione con altri programmi, la configurazione e le caratteristiche dell'hardware. Ne segue che la bontà di un programma non può che essere valutata "allo stato dell'arte", secondo cioè lo stato della tecnica e delle conoscenze medie. Obbligazione di mezzi e non di risultato?

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