Gestione titoli da parte di società fiduciaria. Legittimazione ad agire ex art. 2395 cod.civ. in capo al fiduciante. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 13754 del 22 maggio 2025)

Nella società fiduciaria, i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati, ex l. n. 1966/1939, che disciplina la fiducia c.d. “germanistica”, nella quale il fiduciario assume un compito di amministrazione e gestione patrimoniale, senza tuttavia divenire in alcun modo titolare dei beni in gestione fiduciaria. Per questo motivo, con riguardo all’esercizio dell’azione ex art. 2395 cod.civ. riferita ai danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiducianti, la legittimazione ad agire compete a questi ultimi, in quanto è nel patrimonio dei fiducianti che viene ad integrarsi la lesione patrimoniale per il cui risarcimento si viene ad agire.

Commento

(di Daniele Minussi)
La nozione di investitura fiduciaria romanistica diverge da quella germanistica (propria anche del trust anglosassone). Mentre nella prima la proprietà del bene viene trasferita integralmente al fiduciario, al quale il fiduciante è legato da un mero rapporto obbligatorio, nel secondo modello, il fiduciario è attributario di compiti di mera gestione e amministrazione. Il titolare del bene rimane il sfiduciante. La legge 1966/1939 che disciplina l'operato delle società fiduciarie in Italia prevede una disciplina affine a tale ultimo schematismo: ne discende il riconoscimento della legittimazione attiva all'azione di risarcimento del danno ex art. 2395 cod.civ. in capo al fiduciante, effettivo proprietario dei titoli gestiti in via fiduciaria.

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