Gestione servizio vagoni letto ferroviari e responsabilità per furto in cabina durante la notte. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 26887 del 19 dicembre 2014)

L’art. 1786 c.c. espressamente estende la responsabilità dell’albergatore all’imprenditore del servizio di carrozza letto, sulla considerazione che, come l’albergatore ha l’obbligazione accessoria di garantire il cliente contro i furti delle cose che egli porta nella camera d’albergo e a tal fine di vigilare affinché estranei non vi si introducano, così l’organizzatore del trasporto ferroviario in carrozza letto deve predisporre analoghi accorgimenti e cautele - anche di concerto con la polizia ferroviaria – che devono essere ancor più rigorose se non è offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e preziosi per la sicurezza del viaggio.
La società di trasporti, che ha emesso il relativo titolo di viaggio con supplemento “vagone letto” ha, nella sua organizzazione di impresa, affidato l’esecuzione di tale servizio aggiuntivo a una società di gestione. Ciò non la esime da nessuna responsabilità nei confronti del suo contraente per il colposo comportamento dei dipendenti di detta società per l’espletamento di esso. Ciò costituisce il fondamento della sua corresponsabilità solidale, salvo il regresso nei rapporti interni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La peculiare responsabilità per il furto, la sottrazione di tutto ciò che viene portato in albergo (che ha carattere oggettivo, prescindendo sia dall'accertamento di dolo o colpa, sia dall'eventuale prova di aver tenuto una condotta del tutto esente da qualsivoglia colpa, ancorchè lieve) viene estesa dalla pronunzia in esame anche all'ente ferroviario per il servizio vagone letto, assimilabile a quello alberghiero.

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