Fusione di società antecedente la Riforma del 2003. Estinzione della incorporata. Conseguenze in tema di legittimazione processuale passiva. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7397 del 17 marzo 2020)

In materia di fusioni precedenti cronologicamente la legge di riforma del diritto societario del 2003, l'interpretazione consolidata secondo cui il fenomeno realizza un'ipotesi di successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa delle persone fisiche, da cui si ricava, quale conseguenza, l'estinzione della società incorporata ed il contestuale subingresso di quella incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla prima, comporta che gli atti introduttivi di procedimenti giudiziari notificati alla società estinta per incorporazione, successivamente a tale evento, sono nulli e determinano la nullità dell'intero procedimento, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'incorporazione delle società, ai sensi del d.lgs. n. 1 del 1999, recante il riordino degli enti di promozione dello sviluppo, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore d.lgs. n. 6 del 2003, non ne determina l'automatica estinzione, tenuto conto che l'art. 3 del d.lgs. n. 1 del 1999, nello stabilire la definitiva approvazione delle operazioni di riordino e di accorpamento entro il 30 giugno 2000, ha previsto che debba essere comunque assicurata anche nel periodo transitorio l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività coinvolte, sicché, ove sia incorporata la società mandataria di un'associazione temporanea di imprese, sussiste la legittimazione ad agire dell'incorporante per far valere i relativi crediti in applicazione dell'art. 1722, n. 4, c.c., nella parte in cui esclude l'estinzione del mandato quando l'esercizio dell'impresa è continuato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza che si annota si riferisce ad una fattispecie di fusione per incorporazione posta in essere prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto societario del 2003, quando cioè era del tutto prevalente l'impostazione teorica secondo la quale il procedimento avrebbe avuto quale effetto quello di determinare l'estinzione della società incorporata nell'ambito di un fenomeno assimilabile alla successione a titolo universale che ha luogo in esito al venir meno della persona fisica (cfr. Cass. civ., sez. I 2007/3695) Siffatta configurazione non potrebbe, in riferimento alla legittimazione processuale passiva, non condurre alla radicale negazione di qualsiasi possibilità di evocare in giudizio un soggetto ormai non più esistente. Ciò premesso, la fattispecie in esame possedeva caratteri peculiari: trattavasi infatti di incorporazione di società ai sensi del d.lgs. 1999 n.1 (riordino enti sviluppo), normativa ai sensi della quale doveva comunque essere assicurata la continuità degli interventi e delle attività. Se ne è dedotto che i rapporti concernenti l'incorporata (la quale era mandataria nell'ambito di un'ATI) ben potessero essere fatti valere, sia pure dalla società incorporante, dovendo essere negata l'estinzione del mandato speciale.

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