Funzione della riunione fittizia. Effetti della dispensa dalla collazione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 15613 del 16 maggio 2022)

La riunione fittizia, prevista dall'art. 556 cod.civ., non è legata solo all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione necessaria, nel concorso di eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia il valore della disponibile lasciata genericamente dal testatore ad uno di essi. Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 cod.civ., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario.
La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in considerazione ha il pregio di mettere a fuoco la funzione dell'istituto della riunione fittizia. Se infatti è vero che, per lo più, l'operazione contabile risulta funzionale al susseguente esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso o leso (lesione la cui portata, per l'appunto, è possibile circoscrivere soltanto dopo aver posto in essere l'operazione di cui all'art. 556 cod.civ.) non è detto che la riunione fittizia sia sempre e comunque finalizzata all'esperimento del detto rimedio. Si pensi, come esplicitato dalla S.C. al computo della porzione disponibile: la determinazione della stessa non può prescindere dal compimento delle operazioni descritte dall'art. 556 cod. civ.. A tal fine tutte le donazioni, a beneficio di chiunque siano state fatte, devono essere computate. In questo senso è logico che qualora taluno dei donatari fosse estraneo rispetto al novero dei legittimari, la relativa liberalità non potrebbe non essere computata nell'ambito della disponibile. Infine la sentenza viene a specificare come la dispensa dalla collazione non abbia nulla a che fare con le operazioni in parola (a differenza della dispensa dalla imputazione ex se, la quale varrebbe a sottrarre la liberalità, entro certi limiti, dall'imputazione alla porzione legittima del beneficiario, dovendo, per l'effetto, gravare la porzione disponibile).

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