Fruizione parziale della servitù da parte del titolare del fondo dominante: estinzione parziale? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8427 del 10 aprile 2014)

L'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione.
Qualora l’uso del passo pedonale, su area prossima o parzialmente coincidente con quella gravata dal diritto di transito pattiziamente costituito, rimanga incontestato è corretto ritenere che sia stata in questo modo conservata la servitù carrabile a favore del fondo dominante, sul tracciato che è stato doverosamente individuato sulla base dell’indagine tecnica disposta e acquisita.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico non era mai stata costruita la strada che avrebbe consentito l'accesso carraio al fondo, raggiunto tuttavia pedonalmente dall'avente diritto. Inappuntabilmente la S.C. ha precisato che l'estinzione per non uso ventennale è tale in riferimento alla assoluta mancanza di fruizione e non ad un minor utilizzo.

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