Fruizione dei beni comuni e parcheggio in area condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27940 del 13 dicembre 2013)
In base all'art. 1102, comma I, c.c., l'uso della res comune da parte di ciascun partecipante non deve alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali e non deve, altresì, impedire il concorrente uso dagli altri comunisti, secondo il loro diritto. Pertanto è illegittimo il parcheggio nel cortile di comproprietà se impedisce il passaggio nei vani di uno dei condomini: l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può essere ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta.