Fruisce delle agevolazioni fiscali ex l. 168/82 (imposta fissa di registro, catasto, trascrizione per gli immobili oggetto di piano di recupero) il proprietario di immobile che lo abbia acquistato dal recuperante che a propria volta già abbia fruito delle stesse agevolazioni. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 19543 del 4 agosto 2017)

L'intervento di risanamento di un immobile, che sia stato realizzato su beni, inclusi nelle zone di recupero, per i quali il precedente acquirente abbia già usufruito dell'agevolazione ex art. 5 della l. n. 168/82, non esclude che il successivo acquirente dell'immobile possa usufruire della medesima agevolazione, potendosi ravvisare il presupposto oggettivo richiesto dalla norma nelle ipotesi in cui il fabbricato abbia necessità di un ulteriore "recupero”, rispetto a quello già eseguito dai precedenti proprietari (nella specie, interventi di risanamento edilizio consistenti in opere di demolizione e ricostruzione del manufatto).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto della precedente fruizione delle speciali agevolazioni in parola da parte del precedente recuperante che abbia successivamente alienato la proprietà dell'immobile non elimina la possibilità che il nuovo proprietario possa giovarsi delle medesime disposizioni. Il tutto alla condizione della sussistenza del presupposto oggettivo, costituito della necessità di ulteriore recupero del fabbricato rispetto a quello già eseguito dai precedenti proprietari.

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