Frazionamento del fondo ed estinzione del vincolo enfiteutico. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19765 del 17 luglio 2025)

In tema di estinzione del rapporto enfiteutico, l’art. 1 della l. n. 16 del 1974 – ratione temporis vigente – va interpretato nel senso che il vincolo deve essere stato costituito in data antecedente al 28 ottobre 1941 e con canone inferiore a mille lire annue; ne consegue che – al fine dell’applicazione della suddetta norma – nel caso in cui il fondo sul quale è costituito il vincolo sia stato, nel corso del tempo, oggetto di divisione o frazionamenti con successive affrancazioni, il canone deve rideterminarsi in misura proporzionale al valore del singolo immobile risultante dalla divisione, con riferimento alla data di entrata in vigore della l. n. 16 del 1974.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art.1 della legge 1974 n. 16 "sono estinti i rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941 in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue..." Quid juris nell'ipotesi di frazionamento del fondo? La S.C. ha deciso che, in detta ipotesi, ai fini dell'applicazione della norma occorre determinare l'entità del canone in base al valore proporzionale del fondo parametrato sulla scorta dell'originaria consistenza in base alla quale il canone era stato stabiito.

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