Formazione e uso di testamento falso: è sempre causa di indegnità? (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 19045 del 14 settembre 2020)

La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perché´ il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato".

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico il marito aveva provveduto a datare e sottoscrivere il testo delle ultime volontà redatte di pugno dalla moglie. La S.C. ha affermato l'indegnità dell'esecutore del falso, concretante l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 463 n. 6 cod.civ.. L'unico modo di evitare la sanzione sarebbe stato quello di dare conto (dunque con onere della prova a carico del soggetto agente) della concorrente presenza delle seguenti circostanze: a) della corrispondenza del contenuto della disposizione al reale intento del testatore, b) del consenso del de cuius alla compilazione della scheda ovvero della ferma intenzione di quest'ultimo di provvedervi. In questo senso la pronunzia in esame rappresenta una specificazione ulteriore di quanto già deciso da Cass. Civ., Sez. II, 24752/2015, riguardante l'ipotesi di colui che abbia creato una scheda testamentaria artefatta su impulso del testatore stesso. Nella fattispecie l'esito sanzionatorio era stato infatti escluso.

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