Forma vincolata convenzionale e diritti del multiproprietario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10845 del 18 aprile 2019)

Qualora il regolamento di condominio contempli, in caso di trasferimento della proprietà da parte dei condòmini, il ricorso a forme convenzionali ex art. 1352 c.c., anche di particolare rigore, finalizzate a rendere note ed accettate determinate condizioni (quali la cessione di quote, il subentro di altro proprietario e la conoscenza ed accettazione del regolamento medesimo), non è possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione il regolamento di una "multiproprietà" contenente la norma in forza della quale venivano istituiti una serie di obblighi in capo ai comproprietari (notiziare il trasferimento della proprietà, rendere edotto il nuovo proprietario della normativa regolamentare, far recapitare alla società di gestione la copia del regolamento sottoscritto dal nuovo titolare) che erano rimasti inosservati. Secondo la S.C. non sono ammessi equipollenti, dal momento che i requisiti formali in considerazione debbono essere considerati come vincolati ai sensi dell'art. 1352 cod.civ.: l'inosservanza delle prescrizioni formali rende pertanto invalido l'atto che ne fosse risultato privo.

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