Forma della rinunzia al legato avente ad oggetto beni immobili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10605 del 7 maggio 2013)

La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1350 c. c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel senso che la rinunzia al legato avente ad oggetto diritti reali immobiliari debba rivestire la forma scritta ad substantiam si veda Cass. civile, sez. II 15124/2010. Nella fattispecie il requisito formale è stato rinvenuto nella sottoscrizione della procura alle liti a margine della citazione proposta dal rinunziante, il cui intento abdicativo era desumibile dal contenuto dell'atto giudiziale.

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