Forma della rinunzia al legato avente ad oggetto beni immobili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10605 del 7 maggio 2013)
La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1350 c. c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi.