Forma della ratifica del perfezionamento di clausola compromissoria posta in essere da falsus procurator. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 34565 del 27 dicembre 2024)

La ratifica di una clausola compromissoria stipulata dal falsus procurator non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far propria la convenzione arbitrale, potendo la ratifica essere anche implicita. Tuttavia, il rispetto della forma scritta esige che la ratifica risulti da un atto scritto, che sia redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione della clausola compromissoria e che quindi manifesti cos in modo inequivoco la volontà del dominus di fare proprio l'operato del rappresentante senza potere specificamente concernente tale convenzione arbitrale (come ad es. l'atto di nomina di un arbitro)

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, ai sensi dell'art. 808 cod.proc.civ., la clausola compromissoria (quand'anche introduca un arbitrato di tipo irrituale, ai sensi dell'art. 808 ter cod.civ. , introdotto per effetto della novellazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40 ) deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi del I e II comma dell'art. 807 cod.proc.civ.. Esso prevede che il compromesso debba essere fatto per iscritto a pena di nullità. La forma, ad substantiam, riguarda anche soltanto la singola clausola dedotta in qualsiasi contratto, indipendentemente dalla necessità o meno per quest'ultimo di una forma speciale. Ciò premesso, la pronunzia in commento, fermo restando lo scritto come requisito ineludibile, fa salva la possibilità che la ratifica (tipico atto di secondo grado al quale i requisiti di forma si comunicano per espressa disposizione) possa essere desunta interpretativamente, ricavandosi cioè implicitamente da un diverso atto scritto, quale ad esempio la nomina stessa dell'arbitro effettuata da colui che fosse stato rappresentato da un soggetto senza potere in relazione ad un contratto contenente la predetta clausola.

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