Forma del mandato ad acquistare beni immobili. (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 39566 del 13 dicembre 2021)

Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C, si esprime nuovamente sul dibattuto tema della forma del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili. Secondo l'opinione un tempo prevalente in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III, 6063/1998 ; Cass.Civ. Sez. II 5889/78, il mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili avrebbe dovuto essere perfezionato con la forma dello scritto ad substantiam actus.
In difetto di tale formalismo il mandato sarebbe pertanto affetto da nullità. Analogo ragionamento viene effettuato in materia di negozio fiduciario dal quale scaturisca un'obbligazione di dare, al quale si reputa assimilabile, da questo punto di vista, il mandato privo di poteri rappresentativi (Cass.Civ. Sez. II 5113/93).
Questa opinione è stata ribaltata, ancor prima che dalla pronunzia qui annotata dalla precedente Cass. civ., Sez.III, 20051/2013.

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