Forma del contratto per persona da nominare e forma della dichiarazione di nomina e/o dell’accettazione riveniente da atto introduttivo del giudizio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18490 del 1 settembre 2014)

Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto banale la considerazione del collegamento formale che esiste tra contratto per persona da nominare, electio amici e/o contemplatio domini. Meno banale l'equiparazione tra atto introduttivo del giudizio con il quale il dominus intende far valere il proprio diritto nei confronti dell'altro contraente ed accettazione scritta.

Aggiungi un commento