Forma ad substantiam della vendita immobiliare: la volontà di concludere il contratto non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19488 del 16 settembre 2014)

Ai fini della configurabilità dell’atto scritto richiesto ad substantiam per la validità di una compravendita immobiliare, occorre che in esso risulti inequivocabilmente la manifestazione specifica della volontà di concludere il suddetto contratto. Ne consegue che non è possibile ricorrere ad elementi esterni all’atto scritto per accertare l’esistenza di tale volontà, quale ad esempio una dichiarazione in libero interrogatorio cui è stata attribuita valenza confessoria decisiva in ordine alla avvenuta stipulazione della compravendita in oggetto, dovendosi osservare che l’atto scritto costituisce lo strumento necessario e insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva del negozio e che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell’altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto, né come prova del medesimo, quand’anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ha quale termine di riferimento una scrittura riportante la seguente dizione " Io sottoscritta ZMG... ricevo dal sig. S... la somma di lire 2.000.000 per la vendita della casa di mia proprietà sita in Piazza X di Colleferro Scalo. Detta somma dichiaro essere acconto del costo della casa che è di lire 3.600.000". Può detta risultanza, unitamente alla valutazione della condotta delle parti e delle dichiarazioni delle stesse rilasciate nel corso del libero interrogatorio condurre a reputare conclusa una vendita immobiliare? Al quesito la S.C. risponde negativamente. Invero il formalismo ad substantiam che, ai sensi del n.1 dell'art.1350 cod.civ., deve rivestire la compravendita rende indispensabile che lo scritto abbia, quale termine di riferimento, l'espressione della volontà di concludere il contratto. Non è possibile fare riferimento in tale direzione ad elementi estrinseci non rivestiti della cennata forma per ricavare interpretativamente la conclusione del contratto. Inutile, in tal senso, sarebbe l'accertamento che le dichiarazioni predette fossero riferite alla precedente stipulazione di una vendita verbale, nulla proprio perchè non rivestita del formalismo dello scritto.

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