Forma ad substantiam della rinunzia all’eredità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4274 del 20 febbraio 2013)
Ai sensi dell'art. 519 c.c., la rinunzia all'eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350, n. 13, c.c..