Fondo patrimoniale costituito nel tempo che precede l'insorgenza del credito. Revocabilità. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11485 dell'8 aprile 2022)
L'atto dispositivo a titolo gratuito, non espressamente giustificato da una effettiva necessità di costituzione del fondo patrimoniale per adempiere ai bisogni della famiglia, anche se risulta anteriore all'insorgenza dei crediti, è indicativo di una dolosa preordinazione dei coniugi a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro e, come tale, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.