Fondo patrimoniale costituito nel tempo che precede l'insorgenza del credito. Revocabilità. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11485 dell'8 aprile 2022)

L'atto dispositivo a titolo gratuito, non espressamente giustificato da una effettiva necessità di costituzione del fondo patrimoniale per adempiere ai bisogni della famiglia, anche se risulta anteriore all'insorgenza dei crediti, è indicativo di una dolosa preordinazione dei coniugi a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro e, come tale, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un'altra "picconata" al fondo patrimoniale. Secondo la pronunzia in commento sarebbe infatti sindacabile nel merito il motivo per il quale viene costituito il vincolo di cui al fondo patrimoniale su un immobile. Occorrerebbe cioè l'espressa giustificazione di una effettiva necessità di destinare il bene al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In difetto di ciò, pur quando il credito per il quale si agisce non fosse ancora sorto, il fondo sarebbe assoggettabile ad azione revocatoria. In tale senso la dolosa preordinazione da parte dei coniugi a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento dei creditori potrebbe essere ricavata anche a livello presuntivo. A questo punto possiamo anche intravedere il prossimo passo: l'inversione dell'onere della prova sul punto, affermandosi che, secondo l'id quod plerumque accidit, chi costituisce il fondo normalmente intende attingere un tale esito.

Aggiungi un commento