Finzione di avveramento della condizione e clausola condizionale potestativa mista. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 28956 del 11 novembre 2024)

L'art. 1359 cod.civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa

Commento

(di Daniele Minussi)
La cosiddetta finzione di avveramento della condizione non è riferibile se non alla condizione casuale o potestativa mista (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24325/11). Essa non si applica alla condizione potestativa perché, di natura propria, il mancamento di questa non può essere dovuto che alla contraria volontà del soggetto, libero di fare o non fare quant'è posto in condizione (condicio non est in obbligatione).
Va però osservato come capiti che gli aspetti fattuali possono risultare complessi. Come qualificare la condotta di una parte che rifiuti di sottoscrivere una variante urbanistica che avrebbe potuto condurre alla verificazione della condizione apposta ad un contratto? Secondo Cass. Civ. Sez. III, ord. 18464/2020 essa sarebbe qualificabile come condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale. L'onere probatorio non può che ricadere, naturalmente, sulla parte che lamenti il mancato avveramento dell'evento condizionale.

Aggiungi un commento