Fideiussione o contratto autonomo di garanzia? (Cass. Civile, Sez. I, sent. n. 31105 del 4 dicembre 2024)

Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia cerca di mettere a fuoco la differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. A tal proposito non è sufficiente, allo scopo di una qualificazione in tale ultimo senso, il mero riferimento alla clausola "a prima richiesta", che si reputa apponibile anche alla negoziazione fidejussoria (cfr. Cass.Civ. Sez.I, 6728/02). Occorre, in effetti, valutare la reale volontà delle parti, avuto riguardo sia alla complessiva fattispecie contrattuale, sia al comportamento tenuto dalle parti anche successivamente alla conclusione del contratto (Cass. Civ.Sez. I, 11368/02).
Per questo motivo si è cercato altrove il criterio discretivo tra le due figure, contrassegnato nella differente funzione svolta da ciascuna contrattazione. Mentre infatti il contratto autonomo di garanzia avrebbe lo scopo di garantire il risarcimento del danno derivante al creditore per effetto dell'inadempimento del debitore, la fidejussione garantirebbe direttamente l'adempimento di costui.

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