Falsus procurator e forma della ratifica. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2617 del 4 febbraio 2021)

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus", incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell'avvenuta ricezione di una somma di denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare).

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso come, in relazione alla forma, la ratifica può essere espressa o tacita (potendosi ben perfezionare anche per il tramite di contegno concludente). In ogni caso però essa deve, come prescritto per la procura (art. 1392 cod.civ.) in relazione alla quale si pone come succedaneo postumo, rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione dell'atto cui accede (si veda l'art. 1399 cod.civ. ). Si può dire al riguardo come anche per la ratifica sia vigente la regola (peraltro non scritta) del collegamento formale di secondo grado. Dunque la ratifica di un contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili dovrà rivestire la forma scritta (per il riferito principio di collegamento formale, questa volta in relazione al modo di disporre dell'art. 1351 cod.civ.).
Detto questo, non è però escluso che la ratifica possa ritrarsi in via indiretta, ermeneuticamente ogniqualvolta comunque questa attività di esegesi abbia ad oggetto un atto connotato da forma scritta. Nella fattispecie veniva in considerazione la quietanza scritta rilasciata dal proprietario del bene promesso in vendita per il tramite del rappresentante privo di poteri rappresentativi. Va da sè che chi rilascia ricevuta e quietanza di una somma di denaro percepita come acconto o caparra del bene promesso in vendita non può non aver accettato l'operato di colui che ne aveva speso il nome in precedenza, pur senza il rilascio di una formale procura.

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