Falso ideologico e attestazioni implicite. (Cass. Penale, Sez. V, sent. n. 2153 del 17 gennaio 2025)

In tema di falsità ideologica, l'ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame pone l'attenzione sulle c.d. "attestazioni implicite". L'ambito della "piena prova" che l'atto pubblico è idoneo a fornire non è limitato a quanto si indica in modo esplicito e diretto nel documento, ma si estende alle attestazioni implicitamente ricavabili da esso. Tutti i presupposti di fatto o di diritto che ne costituiscono il necessario antecedente logico sono così da un lato "coperte" dalla peculiare forza probatoria dell'atto pubblico, dall'altro soggette all'area applicativa della falsità ideologica. L'attività di falsificazione, pertanto, non concerne soltanto quanto oggetto della attestazione espressa che si ritrae direttamente dall'atto, investendo altresì i presupposti che implicitamente ne sono a fondamento.
Nella fattispecie, veniva in considerazione l'emanazione di un atto amministrativo che richiedeva la verifica preventiva di specifici requisiti previsti dalla legge. Così l'emanazione dell'atto possedeva la valenza implicita di attestazione del possesso di tali requisiti, pur senza farne espressa menzione. (Nel caso specifico, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, determinazione di affidamento nell'ambito degli affidamenti diretti di contratti pubblici di importo inferiore a 140.000 euro, implicitamente attesta il possesso da parte dell'affidatario di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, costituendo tale requisito presupposto indefettibile per l'emanazione dell'atto).

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