Falsa identità del mutuatario e responsabilità del notaio. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15599 del 4 giugno 2021)

L’obbligo di accertamento della identità delle parti, incombente sul notaio ai sensi dell’art. 49 della legge professionale, va interpretato nel senso che, nell’attestare detta identità, il professionista, in assenza di conoscenza personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza conseguibile in base ai criteri di diligenza, prudenza e perizia e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento anche di natura presuntiva, non potendo a tale scopo ritenersi sufficiente l’acquisizione della carta d’identità. In questa prospettiva l’identificazione della parte, fondata, oltre che sull’esame della carte d’identità (o di altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell’istruttoria del mutuo, consente di ritenere adempiuto l’obbligo professionale, mentre è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati del mutuatario, si dolga dell’erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell’apparente regolarità della carta d’identità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. il notaio non è stato reputato responsabile , dunque tenuto al risarcimento del danno nei confronti del la banca in conseguenza della falsa identità del mutuatario. Infatti era stato l’istituto di credito ad aver fornito al professionista i documenti necessari per la stipula del mutuo, conducendo una propria autonoma istruttoria. Conseguentemente è stata esclusa la ricorrenza dell'obbligo di ricorrere ai fidefacienti. Va rilevato come avesse statuito in senso contrario Cass. 2017/11767.


Aggiungi un commento