Fallimento del proprietario del fondo: è causa di interruzione del termine ad uscapionem? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15137 del 31 maggio 2021)

In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nessuna rilevanza possiede la sentenza dichiarativa di fallimento del soggetto proprietario del bene (nè tantomeno l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari relativi alla stessa) in relazione alla situazione possessoria di colui che intenda successivamente giovarsene ai fini dell'acquisto per usucapione. La Cassazione mette a fuoco come l'eventuale interruzione del possesso ad usucapionem possa intervenire soltanto in conseguenza dell'azione del curatore che avesse a promuove le opportune azioni giudiziali.

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