Facebook e social networks: non è necessario fare il nome dell’offeso ai fini della diffamazione, essendo sufficiente la semplice identificabilità. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 16712 del 16 aprile 2014)

Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.
Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione di un social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti allo stesso corpo militare di appartenenza dell'autore della pubblicazione on line, né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D’altro canto, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia stigmatizza l'utilizzo di Facebook quale veicolo delle espressioni che, semplicemente ingiuriose se fossero rivolte solo al diretto interessato, diventano certamente diffamatorie, in quanto percepibili da una platea tendenzialmente indeterminata di ulteriori soggetti. Nella fattispecie le espressioni "raccomandato ... leccaculo" erano state associate, pur senza farne direttamente il nome, a colui che era subentrato in una specifica posizione di comando ricoperta dall'agente. Ciò sicuramente poteva consentire l'identificazione del soggetto destinatario degli epiteti anche in difetto dell'esplicitazione del suo nominativo.

Aggiungi un commento