Fabbricato realizzato anche soltanto in parte su suolo demaniale: nullità della vendita. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2528 del 31 gennaio 2017)
La compravendita di un immobile abusivamente realizzato, anche parzialmente, su suolo demaniale è nulla, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui alla l. n. 47/1985 sul c. d. condono edilizio, giacché l'erezione del manufatto su area demaniale ne determina l'appartenenza a questa, in forza del generale principio dell’accessione ex art. 934 c.c., applicabile anche ai beni demaniali, ed integra una causa ostativa al rilascio della concessione in sanatoria.