Estinzione del mandato a causa della morte del mandante. Distinzione tra mandato e poteri rappresentativi. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 31387 del 2 dicembre 2025)

In tema di mandato a vendere conferito anche nell’interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l’irrevocabilità del mandato per morte del mandante, di cui all’art. 1723, comma 2, cod.civ., si riferisce esclusivamente al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, mentre, ai sensi dell’art. 1396, comma 2, cod.civ., l’efficacia del contratto concluso dal mandatario con il terzo presuppone la persistenza del potere di rappresentanza che permane sempre che il rappresentante o i terzi abbiano ignorato senza colpa la morte del rappresentato

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia distingue l'aspetto esterno del conferimento dei poteri rappresentativi che, come tale, riguarda il rapporto tra rappresentante e terzo dall'aspetto interno tra rappresentato e rappresentante, disciplinato dal contratto di mandato. Ciò premesso, la morte del mandante, soggetto rappresentato, possiede una duplice valenza. Il II comma dell'art. 1723 cod.civ., che prevede la permanenza del vincolo contrattuale del mandato irrevocabile in rem propriam, non concerne il rapporto esterno, dunque il terzo contraente. L'efficacia dell'atto stipulato con il terzo segue la regola di cui al II comma dell'art. 1396 cod.civ., in base al quale "le altre cause di estinzione (diverse cioè dalla revoca o dalla modificazione) del potere di rappresentanza conferito dall' interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate". L'evento morte, pur non previsto espressamente in tema di procura, si reputa che determini il verni meno del potere di rappresentanza, fatta salva la incolpevole ignoranza di tale circostanza in capo al terzo contraente.

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