Espropriazione parziale. Commisurazione dell'indennizzo. (Cass. Civile, Sez. I, ord. n. 31365 del 6 dicembre 2024)

L'istituto dell'espropriazione parziale ricorre quando la vicenda espropriativa investe parte di un bene appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da una destinazione economica unitaria e, inoltre, implica per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante un indennizzo calcolato unicamente con riferimento alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa; ne consegue che l'indennizzo, in tal caso, presuppone l'accertamento che la parte residua del fondo sia collegata con quella espropriata da un vincolo tale da conferire all'intero immobile un'unità economica e funzionale, suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si parla di espropriazione "parziale" quando l'oggetto del provvedimento ablatorio concerne soltanto una parte del bene unitario appartenente ad un soggetto. Ciò che conta è che, per effetto della eliminazione di tale porzione, si produca il risultato del venir meno della utilità della porzione residua del bene. In questa ipotesi, il pregiudizio subito dal soggetto espropriato non corrisponde alla semplice sottrazione proporzionale quantitativa del valore del bene espropriato. In tale ipotesi, il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (recepito dal D.lg. n. 327 del 2001), garantisce di per sé che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato. Ciò premesso, la pronunzia in esame puntualzza che la fattispecie descritta si riscontra soltanto quando vi sia una specifica unità funzionale del bene.

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