Esito negativo della richiesta di trasferimento della residenza: insussistenza dei presupposti per poter fruire delle agevolazioni "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2181 del 6 febbraio 2015)
Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa se, pur avendo fatto istanza di trasferimento di residenza, non l’ha ottenuta dal Comune. A nulla rileva la presentazione di una seconda domanda.