Esclusione della responsabilità del danno da manutenzione delle strade. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 783 del 15 gennaio 2013)

L’art. 2051 c.c. sulla responsabilità per danno da cose in custodia è applicabile al proprietario o al gestore di strade che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall’omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti. La responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito che va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema del risarcimento del danno conseguente all'omessa o cattiva manutenzione delle strade dopo i rigori invernali è... scottante. Da un lato le casse esauste degli enti che dovrebbero averne cura, dall'altro le legittime pretese degli utenti a non dover comportarsi come in un rallye tra buche, oggetti sulla carreggiata, animali che attraversino corsie autostradali.
Con la pronunzia in esame viene ribadito il principio in base al quale l'onere di custodia del bene che grava sull'ente rinviene una limitazione nella precisa prova del fatto fortuito: nella specie non soltanto tale prova non venne data, ma emerse esattamente il contrario, vale a dire che, nonostante l'Anas fosse stata avvisata della presenza di un pneumatico con cerchione abbandonato sulla corsia autostradale ben tre ore prima del sinistro, non si era attivata diligentemente per assicurarne la rimozione.

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