Esclusione della responsabilità del danno da manutenzione delle strade. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 783 del 15 gennaio 2013)
L’art. 2051 c.c. sulla responsabilità per danno da cose in custodia è applicabile al proprietario o al gestore di strade che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall’omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti. La responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito che va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione.