Esclusione dell'unico socio accomandatario. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26059 del 5 settembre 2022)

Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determino non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente.
In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento di esclusione del socio, disciplinato in via generale dall'art. 2286 cod.civ., in tema di società in nome collettivo, solleva importanti questioni nel caso in cui sia adottato nei confronti dell'unico socio accomandatario. Nel senso della possibilità di adottare il provvedimento a semplice maggioranza dei soci si veda Tribunale di Napoli, (ordinanza) 1 marzo 2010.
La conseguenza del venir meno dell'unico accomandatario determinerà la necessità di ripristinare la La conseguenza del venir meno dell'unico accomandatario determinerà la necessità di ripristinare la categoria entro i termini di legge, sotto pena dello scioglimento della società. Da segnalare, tuttavia, come il II comma dell'art. 2323 cod. civ. preveda espressamente che, per un periodo di sei mesi, gli accomandanti possano procedere alla nomina di un amministratore provvisorio (che non assume la qualità di accomandatario) per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

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