Esclusione dell'applicazione del regime di comunione legale dei beni tra coniugi: è necessaria una specifica dichiarazione negoziale risultante da apposito atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale di stato civile. Non equivalenza della proposizione di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 24867 del 21 novembre 2014)

L'art. 228 della legge n. 151/1975, di riforma del diritto di famiglia, nel prevedere che, a partire dal 15 gennaio 1978, rimanessero esclusi dall'applicazione del regime legale della comunione i beni dei coniugi già uniti in matrimonio soltanto qualora uno di essi avesse effettuato, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, una specifica dichiarazione negoziale di volontà contraria all'applicazione del regime legale (ricevuta da notaio o dall'ufficiale dello stato civile) ha voluto determinare un passaggio temporalmente netto al nuovo regime legale, sicché la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di uno dei coniugi, che sia stata successivamente abbandonata, non può ritenersi equipollente alla formalità prescritta dalla legge poiché non dimostra una inequivoca scelta in senso contrario e, dunque, non osta all'applicazione del nuovo regime della comunione legale dei beni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La natura di regola speciale dell'art.228 della l.1975 n.151, in forza della quale era consentito in un ambito temporale ben determinato a ciascuno dei coniugi di poter effettuare una dichiarazione unilaterale intesa ad escludere l'instaurazione, altrimenti automatica, del regime di comunione legale dei beni, non ammette equipollenti.
Non può pertanto reputarsi succedanea una domanda di divorzio. Invero il precedente costituito da Cass. 4235/1987 che ebbe a statuire in tale senso, rappresenta un unicum, dal momento che si fondava su una fattispecie ancorata cronologicamente proprio nel periodo durante il quale era ammessa l'espressione dell'opzione di cui sopra ed era stata seguita dalla pronunzia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio

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