Esclusa la responsabilità dell’internet provider per i contenuti caricati sul proprio sito (Google vs Vividown). (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 5107 del 3 febbraio 2014)

Non sussiste in capo al provider, sia esso anche un hosting provider, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito. Né sussiste in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi.
I reati di cui all’art. 167 del Codice della privacy devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico il solo titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che dare con i datti oggetto di trattamento senza essere dotato dei relativi poteri decisionali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto dal quale ha tratto origine il caso in esame risale al 2006, quando comparve su You Tube il video di un ragazzo disabile maltrattato dai compagni di classe. Chi poteva essere ritenuto responsabile per la pubblicazione di quel materiale, chiaramente lesivo del diritto alla riservatezza? Finirono "alla sbarra" tre managers di Google Italia, ai quali venne contestata la violazione del t.u. 196/2003 (t.u.in tema di privacy) per aver omesso il controllo sui contenuti pubblicati. In primo grado sono condannati a 6 mesi di reclusione, in secondo grado vengono assolti. La S.C. sancisce l'innocenza degli imputati: l'internet provider non può essere considerato responsabile dei contenuti pubblicati nè onerato di una funzione di controllo che sarebbe nei fatti assolutamente impraticabile. Non emerge infatti dalla normativa (art.167 t.u. 196/2003) un obbligo generico e generale di sorveglianza dei contenuti e dei dati immessi da terzi in capo all'internet provider, dovendo piuttosto i fatti di cui alla citata norma esser considerati come reati propri, vale a dire rappresentanti condotte che rappresentano violazioni di obblighi dei quali gli specifici destinatari sono solo i titolari del trattamento dei dati immessi (vale a dire coloro che creano e "caricano" online sul web i contenuti informativi).

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