Esborso una tantum a carico del conduttore di immobile ad uso non abitativo. Legittimità. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25086 del 12 settembre 2025)
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, la previsione di un esborso forfettariamente predeterminato e non destinato a protrarsi per tutta la durata del contratto, ove volta a compensare una prestazione individuata a carico del locatore, deve ritenersi legittima, ponendosi in rapporto di corrispettività con il godimento dei locali e la maggiore appetibilità degli stessi da parte dell’utenza. (Nella specie, la S.C. ha giudicato legittimo l’impegno contrattuale del conduttore di corrispondere al locatore un importo “una tantum” a titolo di parziale rimborso dei costi di ristrutturazione e riqualificazione di una stazione ferroviaria, al cui interno era sito l’immobile locato).