Esborso una tantum a carico del conduttore di immobile ad uso non abitativo. Legittimità. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25086 del 12 settembre 2025)

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, la previsione di un esborso forfettariamente predeterminato e non destinato a protrarsi per tutta la durata del contratto, ove volta a compensare una prestazione individuata a carico del locatore, deve ritenersi legittima, ponendosi in rapporto di corrispettività con il godimento dei locali e la maggiore appetibilità degli stessi da parte dell’utenza. (Nella specie, la S.C. ha giudicato legittimo l’impegno contrattuale del conduttore di corrispondere al locatore un importo “una tantum” a titolo di parziale rimborso dei costi di ristrutturazione e riqualificazione di una stazione ferroviaria, al cui interno era sito l’immobile locato).

Commento

(di Daniele Minussi)
E' conforme a legge l'obbligazione in capo al conduttore di pagare al locatore una somma di denaro una tantum forfettariamente determinata in relazione agli interventi di riqualificazione effettuati da quest'ultimo: questa è la conclusione alla quale è pervenuta la S.C., che ha escluso che il quadro normativo costituito da un lato dagli artt. 1577 e 1578 cod.civ. (che si riferisce alle obbligazioni in capo al locatore), dall'altro dall' art. 1587 cod.civ., che, facendo menzione delle obbligazioni principali in capo al conduttore menziona il pagamento del canone, sia ostativo rispetto ad una siffatta pattuizione.

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